Anno Accademico 2024/2025
Status studente lavoratore
Si definisce studente lavoratore, ai sensi del Regolamento “Studenti lavoratori”, colui o colei che dichiara di svolgere, alla data di presentazione della Domanda di iscrizione:
- attività lavorativa retribuita con contratto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 18 ore settimanali;
- attività lavorativa retribuita con contratto di lavoro con contratto di durata di almeno 3 mesi per almeno 18 ore la settimana nel periodo compreso tra il 01 ottobre e il 30 giugno;
- un’attività di co.co.co o co.co.pro;
- attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente tale attività;
- il servizio civile.
L’attività̀ di tirocinio professionale prevista per l’abilitazione alle professioni, gli stage ed altre forme di attività̀ per le quali sia previsto il semplice rimborso spese non sono considerate attività̀ lavorativa ai fini dei benefici di cui al presente regolamento.
Presentazione della domanda
Per ogni anno accademico lo studente deve produrre, contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione/iscrizione nei termini indicati annualmente dal Manifesto degli studi o, se il contratto viene stipulato in seguito entro 15 giorni dal verificarsi della condizione di studente lavoratore, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Mod. 23) contenente l’indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi. La dichiarazione deve contenere inoltre:
- l’indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;
- l’indicazione del soggetto con cui si svolge un’attività di collaborazione coordinata o continuativa;
- l’indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività svolta;
- i dati relativi all’iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo.
Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d’ufficio in presenza dei requisiti richiesti.
Durata
Lo status di studente lavoratore ha una durata limitata al periodo del contratto presentato o vincolata al persistere della condizione di lavoratore autonomo, lo status può essere prolungato o rinnovato nel caso in cui lo studente dimostri il perdurare dello stato dichiarato, o nel caso in cui l’evento dovesse riproporsi nel corso dell’anno accademico, previa verifica della documentazione richiesta da parte dell’Accademia.
Certificazione status
Lo status di studente lavoratore è comprovato da apposita attestazione rilasciata dall’Istituzione mediante documentazione cartacea e/o digitale da esibire al fine di accedere ai benefici previsti dal presente regolamento. Lo studente lavoratore non è tenuto, tranne per quanto previsto dall’art. 3 del presente regolamento, ad esibire, a docenti o altri uffici accademici, documentazione comprovante la propria attività lavorativa al di fuori della certificazione rilasciata dall’Istituzione.
Permessi studi
Al fine di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, gli studenti lavoratori possono fruire di apposita attestazione di frequenza di lezioni, esercitazioni intermedie, prove di laboratorio o stage e la prenotazione di esami di profitto o discussione tesi da fornire al datore di lavoro al fine di ottenere specifici permessi studi. A tal fine è predisposto apposito modello (Mod. 14) disponibile reso sul sito istituzionale che lo studente dovrà far firmare da docente interessato e trasmettere al proprio datore di lavoro e contestualmente al protocollo dell’Accademia.
Agevolazioni
Per ogni anno accademico, gli studenti lavoratori hanno diritto:
- all’esonero totale della frequenza per le materie teoriche;
- per i corsi teorico – laboratoriali sono tenuti alla frequenza di almeno 50% delle lezioni. Per questi corsi quindi l’ammissione all’esame non è automatica.
Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con i singoli docenti percorsi personalizzati, con l’implementazione di testi (per un massimo di 100 pagine) e/o elaborati aggiuntivi, specifici interventi didattici integrativi di potenziamento della didattica, anche in modalità a distanza, al fine di sopperire, nei limiti previsti dalla normativa, alle carenze di frequenza. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con i singoli docenti flessibilità sugli orari di accesso e uscita dalle lezioni purché le ore di assenza maturate non superino i limiti previsti dalla frequenza obbligatoria.
Sono riconosciute le medesime agevolazioni anche alle donne in gravidanza.